Corte di Cassazione - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia penali
Pubblicato il 19/02/24 09:04 [Doc.12991]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024 (Rv. 669858 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSI RAFFAELE


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutive e azioni di accertamento negativo - Esclusione

In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

 


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