Corte di Cassazione - Condizioni per la prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci di società conduttrice cancellata dal registro delle imprese
Pubblicato il 23/02/24 00:00 [Doc.13011]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023

Cancellazione della società conduttrice dal registro delle imprese - Prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci - Condizioni - Mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell’attività - Sufficienza - Fatto materiale della continuazione della stessa - Necessità - Esclusione.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in caso di estinzione della società conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci è sufficiente, ex art. 37 della l. 392 del 1978, la mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell'attività economica esercitata dalla società estinta, non essendo necessario il fatto materiale della continuazione della stessa.


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