Tribunale di Milano - Cessioni in blocco, legittimazione processuale, iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e rapporti tra master servicer e special servicer
Pubblicato il 28/02/24 08:39 [Doc.13025]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Marco Orizio e Stefano Vergano.

Iscrizione all’albo ex art. 106 TUB -  Produzione del contratto di Servicing - Procura speciale dal Master Servicer allo Special Servicer

La legittimazione processuale dello special servicer, costituitosi quale mandatario della cessionaria del credito, è suffragata dal contratto di servicing tra la cessionaria del credito, il master servicer (iscritto all’albo ex art. 106 TUB) e lo special servicer, citato nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale.

La procura alle liti allo special servicer da parte del titolare del credito risulta conferita in esecuzione del contratto di servicing.

Non è condivisibile, in quanto non supportata da alcuna norma o principio giuridico, la tesi secondo cui lo special servicer deve agire sulla base di una procura speciale conferita non già dal titolare del credito ma, “a cascata”, dal master servicer.


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