Puntuale denominazione degli allegati e decisione sulle spese di lite
Pubblicato il 04/03/24 08:40 [Doc.13041]
di Redazione IL CASO.it


Modalità di redazione degli atti difensivi – Necessità di puntuale denominazione degli allegati - Sussiste

L’art.2, lett. F), del Decreto 7 agosto 2023, n. 110 impone di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell’atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l’agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell’utilizzo, di collegamenti ipertestuali.

Tale prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa.

 

Omessa puntuale denominazione degli allegati – Conseguenze – Applicazione dell’art. 46 disp. att. C.p.c - riduzione della entità della condanna alle spese - Ammissibilità

L’art. 46 disp. att. c.p.c. attribuisce rilievo “ai fini della decisione sulle spese del processo” ai criteri di redazione degli atti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati dal Decreto 7 agosto 2023, n. 110.

 


© Riproduzione Riservata