Nuovo rito ordinario di cognizione: anticipazione della fase delle verifiche preliminari
Pubblicato il 04/03/24 08:40 [Doc.13042]
di Redazione IL CASO.it


Omessa notifica dell’atto di citazione - Istanza di differimento dell’udienza di comparizione delle parti e di rimessione in termini  - Anticipazione delle verifiche preliminari di cui all’art. 171-bis c.p.c. – Ammissibilità

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 171-bis c.p.c. alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto della lunghezza del termine a comparire fissato dall’art. 163-bis c.p.c., induce a ritenere che sia possibile il differimento della prima udienza a fronte di casi in cui sia acclarato il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di citazione nei confronti anche di solo uno dei convenuti.

Conseguentemente il giudice dovrà provvedere alle verifiche preliminari entro i 15 giorni successivi alla scadenza del nuovo termine per la costituzione dei convenuti.

 


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