La Cassazione sugli oneri probatori nelle Cessioni in blocco
Pubblicato il 05/03/24 08:30 [Doc.13053]
di Redazione IL CASO.it
Cessioni in blocco – Prova - Mera notificazione
Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
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