La sospensione dei termini Covid-19 è cumulabile con la sospensione per la definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
Pubblicato il 07/03/24 01:00 [Doc.13058]
di Redazione IL CASO.it


Covid 19 - Sospensione dei termini - Definizione agevolata - Cumulo

Per effetto della sospensione di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 i termini d'impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi ope legis per nove mesi.

A detta sospensione deve, poi, aggiungersi la sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020. 

Questa sospensione pertanto si cumula a quella di cui all’art. 11, comma 6, d.l. n. 119/2018.

 


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