Trattamento di dati: Europol e lo Stato membro nel quale si è prodotto un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati verificatosi nell'ambito di una cooperazione tra loro sono responsabili in solido di tale danno
Pubblicato il 09/03/24 00:00 [Doc.13061]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-755/21 P | Ko?ner / Europol

L’interessato che intenda ottenere il risarcimento integrale del danno da Europol o dallo Stato membro chiamato in causa deve soltanto dimostrare che, in occasione della cooperazione tra queste due entità, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha arrecato un pregiudizio. Non è necessario che egli dimostri altresì a quale di dette entità tale trattamento illecito è imputabile. A seguito dell’assassinio in Slovacchia, il 21 febbraio 2018, di un giornalista slovacco e della sua fidanzata, il sig. Ján Kuciak e la sig.ra Martina Kušnírová, le autorità slovacche hanno condotto un’indagine su vasta scala. Su richiesta di tali autorità, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) ha estratto i dati memorizzati su due telefoni cellulari che sarebbero appartenuti al sig. Marian Ko?ner. Europol ha trasmesso alle suddette autorità le proprie relazioni scientifiche ed ha consegnato loro un disco rigido contenente i dati criptati estratti. Nel maggio 2019, la stampa slovacca ha pubblicato delle informazioni relative al sig. Ko?ner ricavate dai suoi telefoni cellulari, e segnatamente alcune trascrizioni di sue comunicazioni di natura intima. Inoltre, in una delle sue relazioni, Europol ha indicato che il sig. Ko?ner si trovava in stato di detenzione dal 2018 per un presunto reato finanziario e che il suo nome era, in particolare, direttamente collegato agli «elenchi cosiddetti mafiosi» ed ai «Panama Papers». Il sig. Ko?ner ha presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea una domanda di risarcimento per un ammontare di EUR 100 000 al fine di veder ristorato da Europol il danno morale che egli ritiene di aver subito a causa del trattamento illecito dei suoi dati. Con sentenza del 29 settembre 2021 1 , il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha concluso, da un lato, che il sig. Ko?ner non aveva fornito la prova di un nesso di causalità tra il danno fatto valere e il comportamento di Europol e, dall’altro, che egli non aveva provato che gli «elenchi cosiddetti mafiosi» fossero stati elaborati e tenuti da Europol. Il sig. Ko?ner ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza, la Corte giudica che il diritto dell’Unione istituisce un regime di responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro nel quale si è prodotto il danno a seguito di un trattamento illecito di dati verificatosi nell’ambito di una cooperazione tra essi. In una prima fase, la responsabilità in solido di Europol o dello Stato membro interessato può essere chiamata in causa, rispettivamente, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea o dinanzi al giudice nazionale competente. Eventualmente, una seconda fase può svolgersi davanti al consiglio di amministrazione di Europol al fine di stabilire la «responsabilità finale» di Europol e/o dello Stato membro interessato per il risarcimento corrisposto alla persona fisica lesa. Per far sorgere tale responsabilità solidale nell’ambito della prima fase, la persona fisica interessata deve soltanto dimostrare che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato, è Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha causato un danno. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non è necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale di queste due entità detto trattamento illecito è imputabile. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale su tale punto. Statuendo essa stessa sulla controversia, la Corte giudica che il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime tra il sig. Ko?ner e la sua amica, ha portato a rendere tali dati accessibili al pubblico mediante la stampa slovacca. La Corte ritiene che tale trattamento illecito abbia violato il diritto del sig. Ko?ner al rispetto della sua vita privata e familiare nonché delle sue comunicazioni ed abbia pregiudicato il suo onore e la sua reputazione, ciò che gli ha causato un danno morale. La Corte concede al sig. Ko?ner un risarcimento di un ammontare di EUR 2 000 a titolo di ristoro di tale danno.


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