Pignoramento presso terzi - Importanti modifiche introdotte dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19
Pubblicato il 12/03/24 08:31 [Doc.13080]
di Redazione IL CASO.it


Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) (GU n.52 del 2-3-2024)

Vigente al: 2-3-2024

omissis

Art. 25

Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

 

1. Al codice di procedura  civile,  di  cui  al  regio  decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:     

a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo e'  sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli e'  notificato  l'atto  previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi  che  la  legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di  1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00  euro,  di  1.600,00  euro  per  i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e  della  meta'  per  i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;     

b) dopo l'articolo 551, e' inserito il seguente:        

«Art.  551-bis  (Efficacia  del  pignoramento  di  crediti  del debitore  verso  terzi). -  Salvo  che  sia  gia'  stata  pronunciata l'ordinanza di  assegnazione  delle  somme  o  sia  gia'  intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il pignoramento di crediti del  debitore  verso  terzi  perde  efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento  o  della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.        

Al fine di conservare l'efficacia  del  pignoramento,  nei  due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o  il  creditore  intervenuto  a  norma dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti  e  al  terzo  una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio.

La dichiarazione contiene l'indicazione della data  di  notifica  del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale  e'  pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  del  titolo  esecutivo  e  del numero di  ruolo  della  procedura,  nonche'  l'attestazione  che  il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e' notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di  deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e'  depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci  giorni  dall'ultima  notifica.  Se  il  pignoramento  e' eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del  medesimo  si produce solo nei  confronti  dei  terzi  rispetto  ai  quali  non  e' notificata e depositata la dichiarazione di interesse.        

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse  di cui al secondo comma, il terzo e' liberato  dagli  obblighi  previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi  dalla  scadenza  del  termine  di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.        

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica  al  terzo  del  pignoramento  o   della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle notifiche ai medesimi.        

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche se l'esecuzione e' sospesa.»;     

c) all'articolo 553:       

1) al primo comma,  dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i  dati necessari  per  provvedere  al   pagamento   previsti   dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente  codice.

L'obbligo  di  pagamento  decorre,  per  il  terzo,  dalla   notifica dell'ordinanza di  assegnazione  e  della  dichiarazione  di  cui  al secondo periodo.»;        

2) dopo il terzo comma sono aggiunti  i  seguenti:  «I  crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore  e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non e' notificata  al  terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla  sua  comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.

Gli interessi  riprendono  a  decorrere  dalla  data  della  notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.        

L'ordinanza  di  assegnazione,  pronunciata  entro  il  termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma,  diventa  inefficace  se non e' notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla  scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.        

Fermo  quanto  previsto  dal  primo   comma,   terzo   periodo, l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai  terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata  risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio  digitale  speciale ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma   4-quinquies,   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82.»;      

d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo,  dopo  le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite  le  seguenti:  «alle parti,» e dopo le parole:  «fuori  dall'udienza»,  sono  inserite  le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati  i  cui  indirizzi  di posta elettronica certificata risultano dai pubblici  elenchi  o  che hanno eletto  domicilio  digitale  speciale  ai  sensi  dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice  dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».    

2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono apportate le seguenti modificazioni:      

a) all'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:        

«Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza necessita' di autorizzazione del giudice.»;      

b) al Titolo IV,  alla  rubrica  del  Capo  II  dopo  la  parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;      

c) dopo l'articolo 169-sexies e' inserito il seguente:        

«Art. 169-septies - Informazioni necessarie  al  pagamento  dei crediti assegnati -  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo  553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:          

1) il numero di  ruolo  della  procedura,  l'indicazione  del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;          

2)  l'importo  dovuto,  comprensivo   del   dettaglio   degli interessi, degli accessori e delle spese;          

3)   l'identificativo   del   conto   di   pagamento   ovvero l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.».    

3. L'articolo 551-bis del codice di  procedura  civile,  introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche  alle  procedure  esecutive pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il pignoramento di crediti presso terzi pendente  da  almeno  otto  anni alla data di entrata in vigore del presente decreto  perde  efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto  non  procedono alla notifica della dichiarazione di interesse  al  mantenimento  del vincolo pignoratizio  entro  il  termine  di  due  anni  a  decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.    

4. I crediti gia' assegnati ai sensi dell'articolo 553  del  codice di procedura civile alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non e'  notificata  al terzo entro  novanta  giorni  dalla  data  medesima  unitamente  alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo  periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.    

5. Se, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento  ed e' stata pronunciata ordinanza di  assegnazione,  quest'ultima  perde efficacia se non e' notificata nel termine di due anni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto e il terzo e'  liberato  dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.  


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