La negoziazione assistita è compatibile con la Costituzione
Pubblicato il 07/07/16 21:01 [Doc.1309]
di
Corte Cost., sentenza 7 luglio 2016 n. 162 (Pres. Grossi, est. Morelli)
Procedimento civile - Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti - Obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (art. 3 d.l. 132 del 2014, conv. in L. 162 del 2014)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dellâart. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dellâarretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La «negoziazione assistita» non è un âinutile doppioneâ della cosiddetta âmessa in moraâ di cui agli artt. 145, 148 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 atteso che lâistituto introdotto nel 2014presuppone che (nel contesto della procedura di messa in mora) lâofferta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dallâassicuratore. La negoziazione assistita disegna un procedimento che precede, ed è volto anche ad evitare, lâaccesso al giudice, attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite lâassistenza di avvocati iscritti allâalbo». La tutela garantita dallâart. 24 Cost. â la quale non comporta lâassoluta immediatezza dellâesperibilità del diritto di azione (sentenze n. 243 del 2014 e n. 276 del 2000, per tutte) â non è, dunque, compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dellâassicuratore, agli effetti dellâauspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dellâinteresse risarcitorio del danneggiato. Né è sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea a protrarre «sine die» lâesercizio del diritto di azione, attesa la brevità del termine («non superiore a tre mesi», prorogabile solo «su accordo delle parti» per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione (art. 2, lettera a, del d.l. n. 132 del 2014). Quanto ai costi di tale procedura (che non necessariamente gravano solo sullâattore, potendo formare oggetto di diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico del soccombente in caso di successivo giudizio), deve parimenti escludersi che questi â certamente inferiori ai costi del giudizio, che lâinteressato ha la possibilità , peraltro, di risparmiare â siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale. Dal che, appunto, la conclusione che il meccanismo della negoziazione assistita â reso obbligatorio dalla disposizione denunciata nelle controversie risarcitorie di danno da circolazione di veicoli o natanti â riflette un ragionevole bilanciamento tra lâesigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dellâaccesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del âgiusto processoâ, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse.
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