L’acquisto di un immobile alle vendite giudiziarie è un acquisto sicuro
Pubblicato il 25/06/14 00:00 [Doc.131]
di Redazione IL CASO.it


Brevi schede informative sulle vendite giudiziarie


L’acquisto di un immobile alle vendite giudiziarie è, infatti, assistito da molteplici garanzie che dovrebbero impedire di avere, al momento della consegna materiale del bene (cd. immissione nel possesso), ed anche in seguito, sorprese di qualsiasi genere.

Innanzitutto, la vendita all’asta è sempre preceduta da una perizia che descrive ogni aspetto dell’immobile: le sue caratteristiche, analizzate nei minimi particolari, la sua identificazione catastale, la classe energetica, eventuali irregolarità edilizie - che, come sappiamo, sono quasi sempre sanabili nel termine di centoventi giorni -, la storia delle vendite precedenti, la situazione urbanistica, ecc.

Nella perizia sono precisate anche le ragioni per le quali il tecnico incaricato dal Tribunale di redigerla ha ritenuto di assegnare all’immobile un determinato valore, ragioni che fanno riferimento essenzialmente al mercato della zona in cui il bene si trova, alla qualità della progettazione, alla vetustà, allo stato di conservazione ed al livello delle finiture.

Il tecnico scelto dal tribunale per effettuare la perizia, peraltro, è responsabile del contenuto della medesima e questo è uno dei principali motivi che rendono la vendita “trasparente”, considerato che lo stesso tecnico, in caso di difformità tra quanto scritto nell’elaborato peritale e la situazione reale, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità professionale.

Oltre alla perizia, un’ulteriore garanzia di “tranquillità” delle vendite giudiziarie è data dalla possibilità di avere informazioni dettagliate e precise sulle modalità di partecipazione alla gara rivolgendosi direttamente al soggetto incaricato alle operazioni di vendita (Professionista Delegato, Curatore o Commissario Liquidatore), il quale, se richiesto, fornirà agli interessati anche i moduli per la presentazione delle offerte e li assisterà nella compilazione.

Per partecipare ad una vendita giudiziaria non è obbligatorio, quindi, ricorrere all’ausilio di un legale. Il che non significa che sia vietato. Anzi: qualsiasi legale che abbia esperienza di questo tipo di procedure può aiutare l’acquirente nel reperimento dei dati che riguardano le modalità di partecipazione all’asta, nel rapporto con gli incaricati alle vendite, e nel dissipare tutti i dubbi e le paure (di solito infondati) che accompagnano chi si avvicina per la prima volta a questa impegnativa esperienza.

In ogni caso, non solo presso l’incaricato alla vendita, ma anche sui siti internet ove vengono pubblicati gli avvisi e, soprattutto, presso la Gazzetta di Mantova, è possibile trovare i moduli da compilare per partecipare alla gara.

Molto importante, inoltre, è chiedere all’incaricato della vendita oppure, quando c’è, al custode, di visionare l’immobile prima di formulare l’offerta. In questa ipotesi, può essere utile farsi accompagnare nella visita da un proprio tecnico di fiducia, quale, ad esempio, un geometra o un ingegnere, che ci affianchi per permetterci di avere l’esatta percezione del bene in rapporto alle nostre esigenze.

La perizia, la visita all’immobile e l’eventuale ausilio di un tecnico fidato dovrebbero evitare i tanto temuti imprevisti ed escludere che nascano nell’acquirente ripensamenti al momento decisivo della presa di possesso, della consegna del bene.

Diverso, invece, è il caso in cui una persona si penta dell’acquisto non all’atto della presa di possesso dell’immobile, bensì prima dell’acquisto definitivo, cioè prima di aver versato il prezzo e perfezionato la compravendita.

In questa ipotesi, l’aggiudicatario subisce la perdita della cauzione.

Va detto però che tale circostanza, assai rara, si verifica solo quando non si sono adottate le necessarie precauzioni delle quali abbiamo fin qui parlato.

Credo che sia importante sottolineare, infine, la possibilità, che viene specificata in alcuni avvisi di vendita redatti con particolare cura, di partecipare alla gara non solo per sé, ma anche per una società o una persona da nominare in un momento successivo. Non è raro infatti che, per svariati motivi, dopo l’aggiudicazione, si voglia intestare il bene ad un familiare, ad un figlio, alla moglie, od anche un soggetto diverso. Questa eventualità offre dei vantaggi che non vanno trascurati e che devono essere presi in esame di volta in volta per fare la scelta migliore.


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