Sezioni Unite della Cassazione: il potere purgativo del giudice delegato non può essere esercitato quando il curatore agisce in luogo del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali assunti con un preliminare di vendita
Pubblicato il 20/03/24 08:29 [Doc.13120]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 19 marzo 2024, n. 7337. Pres. D’Ascola. Rel. Terrusi.

Segnalazione dell’Avv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO

Fallimento – Potere purgativo del giudice delegato – Curatore che agisce come sostituto del fallito - Preliminare di vendita

Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

 

 


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