La Cassazione sul rimborso c.d. forfettario delle spese generali
Pubblicato il 21/03/24 08:31 [Doc.13127]
di Redazione IL CASO.it


Avvocato - Spese di lite - Rimborso spese generali

Secondo il consolidato orientamento della Corte, il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018; Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421).

 

 


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