Diritti dei passeggeri aerei: effetti della accettazione del rimborso sotto forma di buono viaggio
Pubblicato il 30/03/24 00:00 [Doc.13132]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-76/23 | Cobult

Diritti dei passeggeri aerei: si ritiene che il passeggero abbia accettato il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio qualora, compilando un modulo sul sito Internet del vettore aereo, abbia nel contempo rinunciato al rimborso del biglietto sotto forma di una somma di denaro

Tuttavia, il vettore aereo è tenuto a fare in modo che il passeggero sia posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso Un passeggero aereo ha prenotato un volo con partenza da Fortaleza (Brasile) e destinazione Francoforte sul Meno con una coincidenza prevista a Lisbona e operata dalla compagnia TAP Air Portugal (TAP). Tale volo in coincidenza è stato cancellato. Per ottenere il rimborso del volo cancellato, la TAP offre un’alternativa ai passeggeri: o il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online, oppure un rimborso in altra forma, ad esempio una somma di denaro, a condizione di contattare previamente il suo servizio clienti, affinché quest’ultimo proceda a un esame dei fatti. Le condizioni di accettazione della TAP precisano che, se il passeggero sceglie il rimborso sotto forma di un buono di viaggio, il rimborso del biglietto in denaro è escluso. Il passeggero ha chiesto di essere rimborsato mediante un buono di viaggio, che ha immediatamente ottenuto mediante posta elettronica. Due mesi dopo egli ha ceduto i suoi diritti alla Cobult, la quale ha chiesto alla TAP di effettuare il rimborso, entro 14 giorni, sotto forma di una somma di denaro corrispondente al prezzo del volo cancellato. Poiché la TAP ha rifiutato di effettuare tale rimborso, la Cobult ha adito i giudici tedeschi. Il Tribunale del Land con sede a Francoforte sul Meno si interroga sull’interpretazione del regolamento pertinente 1 e, in particolare, sulla nozione di «accordo firmato dal passeggero», il quale è necessario per poter ottenere il rimborso sotto forma di un buono di viaggio. Esso chiede alla Corte se il requisito di ottenere l’«accordo firmato dal passeggero» costituisca una condizione formale per perfezionare un rimborso sotto forma di un buono di viaggio. In risposta, la Corte conferma che si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio «accordo firmato» quando ha compilato un modulo online sul sito Internet del vettore aereo con il quale ha optato per tale forma di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. A tal fine è necessario che il passeggero sia in grado di effettuare una scelta efficace e informata. Egli deve quindi poter fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Ciò presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.


© Riproduzione Riservata