La normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell'Unione
Pubblicato il 30/03/24 00:00 [Doc.13133]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-10/22 | LEA

Essa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che non è né giustificata né proporzionata La LEA è un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia. La Jamendo, società di diritto lussemburghese, è un’entità di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004. La LEA ha chiesto al Tribunale di Roma che sia ordinato alla Jamendo di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. Secondo la normativa italiana, tale attività è infatti riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori nonché agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come la LEA, mentre le entità di gestione indipendenti sono escluse da tale settore. Il Tribunale di Roma chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore 1 osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri. Con la sua sentenza, la Corte risponde che la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. La Corte sottolinea che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito. Di conseguenza, la Corte rileva che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell’Unione.


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