Accordo davanti al Sindaco: TAR contro Ministero dell’Interno
Pubblicato il 09/07/16 05:58 [Doc.1314]
di


Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 7 luglio 2016 n. 7813 (Pres. Panzironi, est. Tricarico)
ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO – DIVIETO DI PATTI PATRIMONIALI – DIVIETO ESTESO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZIO – CIRCOLARE DEL MIN. GIUSTIZIA 6/15 – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE (d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito dalla legge n. 162/2014)
E’ illegittima la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6/15 del 24.4.2015, laddove interpreta l’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, e pure illegittima è la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 31.3.2015, che fornisce la medesima interpretazione della citata disposizione normativa. L’attenzione si appunta sulla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, che così recita “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Per la circolare citata “Non rientra… nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”. Il Dicastero ha quindi ritenuto di dover operare un distinguo, riconducendo ai patti di trasferimento patrimoniale, la cui presenza impedisce l’accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile, unicamente la previsione, nell’accordo tra i coniugi, del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno una tantum. La posizione così assunta non è condivisibile atteso che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed omnicomprensiva. Detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. Esso piò avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.


Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 7 luglio 2016 n. 7813 (Pres. Panzironi, est. Tricarico)
ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO – DIVIETO DI PATTI PATRIMONIALI – DIVIETO ESTESO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZIO – SUSSISTE – RATIO – PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI (d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito dalla legge n. 162/2014)
La previsione normativa prevista dal d.l. n. 132/2014, in virtù della quale “l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli. del d.l. n. 132/2014, che così recita “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti. Solo un’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.


© Riproduzione Riservata