Accordo davanti al Sindaco: TAR contro Ministero dellâInterno
Pubblicato il 09/07/16 05:58 [Doc.1314]
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Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 7 luglio 2016 n. 7813 (Pres. Panzironi, est. Tricarico)
ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO â DIVIETO DI PATTI PATRIMONIALI â DIVIETO ESTESO ALLâASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZIO â CIRCOLARE DEL MIN. GIUSTIZIA 6/15 â ESCLUSIONE â ILLEGITTIMITÃ - SUSSISTE (d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito dalla legge n. 162/2014)
Eâ illegittima la Circolare del Ministero dellâInterno n. 6/15 del 24.4.2015, laddove interpreta lâart. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, e pure illegittima è la nota dellâUfficio legislativo del Ministero della Giustizia del 31.3.2015, che fornisce la medesima interpretazione della citata disposizione normativa. Lâattenzione si appunta sulla previsione contenuta nellâart. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, che così recita âLâaccordo non può contenere patti di trasferimento patrimonialeâ. Per la circolare citata âNon rientra⦠nel divieto della norma la previsione, nellâaccordo concluso davanti allâufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)â. Il Dicastero ha quindi ritenuto di dover operare un distinguo, riconducendo ai patti di trasferimento patrimoniale, la cui presenza impedisce lâaccordo dinanzi allâufficiale di stato civile, unicamente la previsione, nellâaccordo tra i coniugi, del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno una tantum. La posizione così assunta non è condivisibile atteso che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed omnicomprensiva. Detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. Esso piò avvenire una tantum, in unâunica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dellâoperazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.
Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 7 luglio 2016 n. 7813 (Pres. Panzironi, est. Tricarico)
ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO â DIVIETO DI PATTI PATRIMONIALI â DIVIETO ESTESO ALLâASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZIO â SUSSISTE â RATIO â PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI (d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito dalla legge n. 162/2014)
La previsione normativa prevista dal d.l. n. 132/2014, in virtù della quale âlâaccordo non può contenere patti di trasferimento patrimonialeâ è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dellâuna o dellâaltro, che è quella di rendere estremamente agevolato lâiter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli. del d.l. n. 132/2014, che così recita âLâaccordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La scelta di escludere dallâambito applicativo dellâart. 12 del d.l. n. 132/2014 lâipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale â e non già obbligatoria â di avvocati e che attribuisce allâufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dellâaccordo tra le parti. Solo unâinterpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto âcostrettoâ ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.
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