Abrogata la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 L.F. - Relazione illustrativa
Pubblicato il 26/06/14 00:00 [Doc.132]
di Redazione IL CASO.it


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 22, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91: "7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato."

La norma abrogata: art. 11, comma 3-quater, della legge 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di convesione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma."


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


Sull'argomento: Paola Vella - L’interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, l.fall. e i nuovi orizzonti della prededuzione pre-concordataria. http://www.ilcaso.it/articoli/cri.php?id_cont=413.php

Nella relazione illustrativa al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 si legge:

Il comma 7 abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 L fall,, di recente introdotta in sede di conversione del c.d. "Decreto Destinazione Italia", in quanto in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale. La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura significativa il raggiungimento di tali obbiettivi. Si richiamano a tal proposito le osservazioni critiche formulate nel parere del Ministero della Giustizia in data 5 febbraio 2014 e, in particolare, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (retroattività della norma; assenza di significativo contrasto interpretativi) della norma interpretata) nonché gli effetti negativi che dalla stessa potrebbero discendere (lesione dell'affidamento delle controparti del debitore in concordato; incerto rilievo della norma in caso di deposito di domanda di omologazione degli accordi ex art. 182-bis; mancato coordinamento con esenzione da revocatoria), Tra questi, occorre evidenziare il pregiudizio che ne potrebbe derivare alla continuità aziendale del debitore durante la procedura di "pre-concordato" e più in generale l'effetto disincentivante sull'utilizzo del concordato preventivo da parte delle aziende stante l'incertezza nei rapporti con i terzi. Infatti, poiché ai terzi non si garantisce più che, in caso di inadempimento, il debito contratto dal debitore in concordato sarà trattato come prededucibile in un successivo fallimento, tali terzi saranno restii a proseguire o avviare rapporti commerciali con il debitore, se non a condizioni particolarmente gravose per quest'ultimo. Ciò con pregiudizio, dunque, della continuità aziendale che la disciplina del concordato, specie dopo la riforma del 2012, intende favorire. Più in generale, stante l'incertezza che deriva dalla norma in questione (peraltro in contrasto sistematico con altre norme, si veda oltre), lo strumento del concordato preventivo rischia di diventare un'opzione poco praticabile soprattutto per le aziende che abbiano serie prospettive di risanamento e rapporti con i terzi da preservare, Il concordato preventivo tornerebbe dunque a essere relegato a soluzione di ultima istanza per società decotte, sostanzialmente un'anticamera del fallimento. Degli effetti di cui sopra si ha già evidenza pratica in alcune situazioni concrete, stante il clima di incertezza creato dalla norma in questione, clima destinato a diffondersi mano a mano che gli operatori acquistano consapevolezza degli effetti derivanti dalla norma. Infine, si rileva che la norma di interpretazione autentica è intervenuta sull'art. 111 e non sull'art. 161, comma 7, 1. fall. Quest'ultima norma espressamente dispone che i crediti sorti durante il concordato per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono assistiti dal beneficio della prededuzione (indipendentemente dalla successiva ammissione del debitore alla procedura). Conseguentemente, non è chiaro in che modo la norma di interpretazione autentica abbia inciso sull'applicazione dell'art. 161, comma 7,1. fati. né in che rapporto si ponga ora l'art. 161, comma 7, 1. fall. rispetto all'art. 111 1. fall. La conseguente incertezza pregiudica la comprensibilità della complessiva disciplina della prededuzione, esattamente al contrario di ciò cui dovrebbe tendere una nonna di interpretazione autentica.


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