Tribunale di Venezia - Sull'interesse del creditore a procurarsi un titolo, anche di mero accertamento, nei confronti dei soci della società estinta
Pubblicato il 10/04/24 08:46 [Doc.13203]
di Redazione IL CASO.it


Società – Estinzione – Interesse ad agire del creditore nei confronti dei soci – Beni e diritti trasferiti ai soci benché non ricompresi nel bilancio di liquidazione

Senonché, il fatto che gli ex soci dell’affermata debitrice nulla avrebbero ricevuto in sede di riparto finale di liquidazione, non fa venire meno la loro qualifica i successori della società estinta, rimanendo la percezione delle somme rivenienti dal bilancio finale di liquidazione unicamente il limite quantitativo entro il quale i medesimi debbano rispondere del debito della “dante causa”.

Quanto all’interesse ad agire del creditore, esso non è condizionato dal mancato percepimento di somme rinvenienti dalla chiusura della liquidazione, posto che detta condizione dell’azione, ancora una volta, non viene necessariamente meno per il fatto che il bilancio finale di liquidazione non esponga somme riscuotibili dai soci.

Si rammenta che consolidata giurisprudenza di legittimità ha oramai affermato che non è dirimente, ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del creditore sociale, che i soci abbiano e meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, posto che sussiste sempre l’interesse del creditore della società estinta a procurarsi un titolo nei confronti dei soci “in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”, in altre parole, detto interesse “non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci” (Cass. Sez. Un. n. 619/2021; Cass. n.  26758/2022).

Il creditore potrebbe avere interesse a procurarsi un titolo, anche di mero accertamento dell’obbligo risarcitorio incombente sui soci, quali successori dell’ente estinto, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società, si sono trasferiti ai soci medesimi.

 


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