La Cassazione torna sulla questione della prova della cessione dei crediti in blocco
Pubblicato il 19/04/24 08:09 [Doc.13242]
di Redazione IL CASO.it


Cessioni in blocco – Prova della cessione – Modalità – Fattispecie

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.

[Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto, che non fosse possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello oggetto di causa, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli.]


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