Tribunale di Rovigo: il tribunale nomina il Gestore malgrado la presenza di un OCC territoriale
Pubblicato il 22/04/24 08:00 [Doc.13259]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rovigo 25 marzo 2024  –  pres. Di Francesco est. Barbera

Segnalazione dell’avv. Patrizia Mazzagardi del Foro di Rovigo

Massime dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Procedure di sovraindebitamento - O.C.C. - Nomina del gestore – Competenza esclusiva dell’O.C.C. - Deroga - Condizioni 

Ove il preventivo sottoposto dall’OCC al debitore imponga a questi, quale condizione indefettibile rispetto all’espletamento dell’attivita' preliminare del gestore, il pagamento di acconti di non modesto importo (il primo all’atto dell’accettazione del preventivo e il secondo alla consegna della relazione per la domanda di accesso alla procedura), si configura un giustificato motivo che consente al tribunale la nomina del gestore, pur in presenza di un OCC costituito nel distretto, in deroga alla competenza assegnata a detto Organismo dalla legge.

In tal caso, infatti, va accordata tutela al soggetto sovraindebitato in presenza di una ragione del tutto eccezionale - trattasi, peraltro, dell’unico OCC costituito nel distretto - al fine di evitare una ingiustificata compressione del diritto del debitore di accedere ad una procedura di sovraindebitamento. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) 


© Riproduzione Riservata