Eccezione di compromesso, caratteristiche e pronuncia sulle spese processuali
Pubblicato il 12/07/16 19:20 [Doc.1328]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bologna, 11 maggio 2016. Presidente Anna Maria Drudi. Relatore Rita Chierici.

Segnalazione e massime a cura del Prof. Rolandino Guidotti.

L’eccezione di compromesso integra una questione di competenza e deve essere proposta dalla parte interessata, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 166 c.p.c.

L’eccezione di compromesso non è assimilabile ad una eccezione di competenza funzionale bensì ad una eccezione di incompetenza per territorio semplice e non è rilevabile d’ufficio.

L’adesione all’eccezione di compromesso comporta l’esclusione di ogni potere del giudice ordinario di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui dovendovi provvedere il collegio arbitrale al quale è rimessa la causa.


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