Quando il creditore può proseguire l'azione di responsabilità in costanza di fallimento
Pubblicato il 30/04/24 08:00 [Doc.13285]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. – Legittimazione del creditore

In tema di azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., in contrasto con quanto in proposito affermato da Cass. 14961/2007, va detto che i creditori sociali perdono la legittimazione a ciascuno di loro attribuita dall’art. 2394 c.c. non già per effetto della dichiarazione del fallimento della società per azioni loro debitrice, ma soltanto a partire dal momento in cui il curatore di tale fallimento decida di usufruire della legittimazione sostitutiva accordatagli dall’art. 2394-bis c.c., e possano pertanto, fino a tale momento, esercitare l’azione a loro accordata dall’art. 2394 c.c. anche in pendenza della procedura fallimentare aperta nei confronti di detta società.

 


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