Non è soggetto a PCT il deposito della relazione informativa mensile nel concordato preventivo con riserva
Pubblicato il 31/08/14 00:00 [Doc.133]
di Redazione IL CASO.it


Non è soggetto a PCT il deposito della relazione informativa mensile nel concordato preventivo con riserva

di Elisabetta Malagoli, avvocato in Modena, e Pier Giorgio Cecchini, dottore commercialista in Modena.

Il deposito della relazione informativa mensile nel concordato preventivo con riserva non deve necessariamente essere effettuato con modalità telematiche.
Dispone infatti il comma 1 dell’art. 16-bis bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che “… nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …”.
Dunque il deposito telematico concerne unicamente gli atti processuali e i documenti dei difensori. La relazione informativa mensile prescritta dall’art. 161, comma ottavo, l. fall., per converso, non riveste natura processuale, essendo la sua predisposizione attività propria dell’imprenditore, e non richiede l’intervento di difensori.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza quando ha dovuto pronunciarsi (negativamente) sull’operatività della sospensione feriale dei termini processuali di tale incombenza.
In particolare, secondo la Corte d’Appello di Bologna, 18 dicembre 2013, “l’apertura della procedura non priva l’imprenditore della gestione sociale […], ponendo nel contempo a suo carico l’obbligo di dare conto al tribunale ed ai creditori delle attività svolte […]. L’attività di gestione sociale è attività propria dell’imprenditore […] per cui non riveste natura di attività processuale e non richiede l’intervento di professionisti”.
Così pure in due distinte sentenze il Trib. Reggio Emilia, 3 e 9 agosto 2014, per il quale il deposito della relazione informativa “non riveste affatto natura processuale, non essendo preordinato al compimento di successive attività procedimentali; lo scopo è quello di assicurare una costante vigilanza del Tribunale e del ceto creditorio […]; inoltre, e soprattutto, si deve escludere […] che l’attività di informazione esuli dal compimento di attività ordinarie dell’imprenditore e richieda il ricorso a professionisti ai quali è assicurato il periodo di riposo”.
Tutte le sentenze succitate sono riportate nel sito ilcaso.it.
Segnaliamo per completezza che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il deposito telematico degli atti (ma non della relazione informativa, come illustrato) è già obbligatorio per le procedure di concordato preventivo iniziate dal 30 giugno 2014, e lo diventerà anche per le procedure iniziate precedentemente al 30 giugno soltanto a decorrere dal 31 dicembre 2014. (Riproduzione riservata)


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