
La Commissione arbitrale austriaca competente in materia di lotta contro il doping non è legittimata a sottoporre questioni alla Corte di giustizia
Pubblicato il 11/05/24 08:00 [Doc.13329]
di Redazione IL CASO.it
Sentenza della Corte nella causa C-115/22 | NADA e a.
La Corte tiene conto di un insieme di criteri al fine di valutare il carattere di «giurisdizione» di un organo ai sensi del diritto dell’Unione, tra i quali figura il requisito dell’indipendenza, che non è soddisfatto dall’organismo di cui sopra In Austria, un’atleta professionista è stata riconosciuta colpevole di aver violato le norme antidoping e si è vista pertanto infliggere delle sanzioni. Più in particolare, sono stati annullati tutti i risultati da essa ottenuti in gara a partire dal 10 maggio 2015. Oltre a ciò, all’interessata sono stati revocati tutti i titoli, le medaglie, i premi, i compensi di presenza e i premi ottenuti a partire da tale data, ed essa è stata sospesa da qualunque tipo di competizione sportiva per una durata di quattro anni a partire dal 31 maggio 2021. L’atleta cerca di ottenere dinanzi alla Commissione arbitrale indipendente austriaca (USK) che il suo nome, le violazioni commesse e le sanzioni inflitte non vengano pubblicate. L’USK ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di una pubblicazione siffatta, prevista dal diritto austriaco, con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 1 . La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’USK. Essa ricorda il fatto che, per essere legittimato a sottoporle delle questioni, l’organismo di rinvio – l’USK nel caso di specie – deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione. Orbene, l’USK non soddisfa il requisito di indipendenza. Infatti, i membri dell’USK possono essere revocati dal Ministro federale delle Arti, della Cultura, della Funzione pubblica e dello Sport in maniera anticipata «per seri motivi», senza che questa nozione venga definita nella normativa nazionale. Inoltre, tale decisione spetta esclusivamente a detto ministro, vale a dire un membro dell’esecutivo, senza che siano stati previamente stabiliti criteri e garanzie precise. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che i membri dell’USK si trovino al riparo da pressioni esterne, suscettibili di far dubitare della loro indipendenza. Nondimeno, tale circostanza non dispensa assolutamente l’USK dall’obbligo di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nella propria prassi. Inoltre, la Corte rileva che l’atleta in questione si è altresì rivolta, per ottenere la protezione dei suoi dati personali, al Tribunale amministrativo federale austriaco. Quest’ultimo ha sospeso la controversia pendente dinanzi ad esso in attesa di una risposta della Corte nella presente causa.
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