Il Tribunale dell'UE annulla la decisione della Commissione che autorizza un aiuto per la ristrutturazione a favore della compagnia aerea charter Condor
Pubblicato il 11/05/24 00:00 [Doc.13331]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza del Tribunale nella causa T-28/22 | Ryanair / Commissione (Condor; aiuto per la ristrutturazione)

Alla luce dei dubbi che la Commissione avrebbe dovuto nutrire in merito alla compatibilità di tale aiuto con il diritto dell'Unione, essa avrebbe dovuto avviare un procedimento d'indagine formale Con decisione del 26 luglio 2021, la Commissione ha autorizzato, senza avviare un procedimento d’indagine formale, un aiuto per la ristrutturazione dell’importo di EUR 321 milioni che la Germania intendeva concedere alla compagnia aerea charter tedesca Condor. Tale aiuto era destinato a finanziare la ristrutturazione e il proseguimento delle attività della Condor, ponendo rimedio alle difficoltà che quest’ultima aveva dovuto affrontare a causa del fallimento di quella che era stata la sua società madre, la Thomas Cook 1 . La Ryanair ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione. La Commissione non avrebbe dovuto autorizzare l'aiuto per la ristrutturazione in questione senza avviare un procedimento d'indagine formale. Infatti, la Ryanair ha dimostrato in misura sufficiente che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi tali da giustificare l'avvio di un simile procedimento. In tal senso, la Commissione avrebbe dovuto chiedersi se l’aiuto in questione fosse conforme al principio di un’adeguata condivisione degli oneri 2 . Secondo tale principio, in particolare, qualsiasi aiuto per la ristrutturazione che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio 3 dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. Orbene, nulla nella decisione impugnata lascia intendere che la Commissione abbia verificato se l’aiuto in questione fosse stato concesso a condizioni tali da procurare alla Germania una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore della Condor. Peraltro, tali dubbi che la Commissione avrebbe dovuto nutrire incidono necessariamente sulla sua valutazione della portata delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, previste nella sua decisione e applicabili alla Condor. Pur accogliendo la domanda della Ryanair di annullare la decisione della Commissione, il Tribunale precisa che la Ryanair può contestare tale decisione dinanzi ad esso solo nella misura in cui quest’ultima mira a salvaguardare i suoi diritti procedurali nell'ambito del procedimento d’indagine formale. Per contro, la Ryanair non può contestare la fondatezza del contenuto della decisione. Infatti, la Ryanair non ha dimostrato che l'aiuto in questione fosse idoneo a ledere sostanzialmente la sua posizione concorrenziale e che quindi la decisione della Commissione la riguardasse individualmente.


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