Conferimento immobili tramite azioni, imponibile Iva sul valore di emissione
Pubblicato il 11/05/24 00:00 [Doc.13332]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Il corrispettivo, in questo modo, osservano i giudici unionali, rappresenta il compenso effettivamente ricevuto per il trasferimento dei beni e non un compenso stimato su criteri oggettivi

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La base imponibile Iva di un conferimento di immobili da parte di una società nel capitale di un’altra in cambio di azioni di quest’ultima deve essere determinata sul valore di emissione delle azioni qualora le parti abbiano convenuto che il corrispettivo del conferimento è costituito dal valore di emissione e non nominale dei titoli. È quanto affermato dalla Corte di giustizia europea con la pronuncia C- 241/2023 dell’8 maggio nell’ambito di una controversia tra una società e il Fisco polacco.

Il fatto e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società (“A”) all’Amministrazione tributaria polacca in relazione al rifiuto opposto da quest’ultima, di prendere in considerazione la detrazione operata dalla contribuente degli importi dell’Iva figuranti sulle fatture emesse da altre due società (“B” e “C”) a titolo di conferimenti di immobili effettuati al capitale della “A”.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, la ricorrente ha proceduto a un aumento del capitale in questione mediante conferimenti in natura provenienti dalle altre due società.

Quest’ultime hanno concluso con “A” dei contratti con oggetto il trasferimento di immobili di loro proprietà e un conferimento in denaro in cambio di azioni di “A”.

Ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione pregiudiziale, con cui il giudice del rinvio chiede di conoscere se l’articolo 73 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di beni immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest’ultima debba essere determinata in funzione del valore nominale delle azioni qualora entrambe le parti abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito dal valore di emissione di tali azioni.

Le valutazioni della Corte Ue
Al riguardo, la Corte di giustizia europea osserva che dalla formulazione dell’articolo 73 della direttiva Iva, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Il corrispettivo non deve necessariamente essere in denaro. Infatti, i contratti di permuta, nei quali il compenso è per definizione in natura, e le operazioni per le quali è in denaro, sono, dal punto di vista economico e commerciale, equiparati ai fini della direttiva Iva.

Pertanto, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi o in una cessione di beni e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 di tale direttiva.

Tuttavia, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere effettuata a titolo oneroso, vale a dire deve esistere un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e il valore del bene o della prestazione fornita in cambio deve poter essere espresso in denaro.

Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario.

Nel caso all’esame della Corte Ue, “A” ha proceduto a diversi aumenti del suo capitale acquistando la proprietà di beni immobili appartenenti a “B” e “C”.

Il corrispettivo ricevuto da quest’ultime per i conferimenti nel capitale di “A” dei loro beni immobili corrisponde a un numero di azioni emesse da “A”.

Esiste, quindi, un nesso diretto tra il trasferimento degli immobili e l’attribuzione di azioni. Inoltre, il valore delle azioni può essere espresso in denaro.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il valore nominale delle azioni di una società commerciale è definito, in sostanza, come il valore, per azione, delle attività finanziarie e non finanziarie conferite dai soci fondatori, come definito nello statuto della società. In sintesi, è il valore di ogni azione considerato dagli azionisti al momento della costituzione della compagine ed è determinato in funzione dei loro conferimenti.

Il valore di emissione di un’azione si riferisce, invece, alla quotazione nel momento di emissione dell’azione stessa. Pertanto, alla creazione di una società, il valore di emissione è, in linea di principio, pari al valore nominale della stessa, ma può aumentare o diminuire durante la sua esistenza, tenuto conto, in particolare, della sua attività, cosicché il valore di ciascuna delle azioni è maggiore o, al contrario, inferiore a quello nominale.

Quando una società, il cui valore delle azioni è aumentato dalla sua creazione, emette nuove azioni, il prezzo è generalmente più elevato del valore nominale di quelle esistenti al fine di evitare la diluizione del valore di quest’ultime.

Inoltre, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Ue osserva che la base imponibile di una cessione di beni, effettuata a titolo oneroso, è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tale scopo da parte del soggetto passivo.

Tale corrispettivo rappresenta il valore soggettivo, vale a dire il compenso realmente percepito e non stimato secondo criteri oggettivi.

Non consistendo in una somma di denaro stabilita tra le parti, tale valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, che costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che è disposto a pagare.

Nel caso specifico, il valore soggettivo del corrispettivo dei conferimenti di immobili corrisponde al valore in denaro che “B” e “C” hanno conferito alle azioni di “A” quando le hanno accettate in cambio di tali conferimenti al capitale di quest’ultima.

Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, dai contratti conclusi risulta che il corrispettivo dell’incorporazione dei beni immobili corrisponde all’attribuzione di un numero di azioni il cui valore unitario è stabilito in funzione del valore di emissione di una azione. Ne deriva che il valore soggettivo di ciascuna delle azioni che “B” e “C” hanno sottoscritto in occasione dell’aumento di capitale corrisponde al prezzo di emissione di tali azioni, di conseguenza quest’ultimo corrisponde al valore in denaro convenuto ed effettivamente ricevuto da “B” e “C” per ogni azione di “A”.

Pertanto, poiché, da un lato, in applicazione dell’articolo 73 della direttiva Iva, la base imponibile dei beni immobili trasferiti ad “A” deve essere stabilita alla luce del corrispettivo convenuto ed effettivamente ricevuto dalle “B” e “C”, dall’altro, “A” e le due società hanno convenuto che il corrispettivo consiste nell’attribuzione di azioni a un determinato prezzo di emissione per azione, tale prezzo di emissione e non il valore nominale deve essere preso in considerazione al fine di determinare la base imponibile della cessione di tali immobili.

La conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, nel caso specifico, il valore di emissione delle azioni è stato determinato dalle parti dopo una valutazione, da parte di un terzo, del prezzo di mercato degli immobili conferiti. Infatti, tale stima evidenzia che le parti hanno convenuto termini e condizioni analoghi a quelli che altre parti avrebbero potuto convenire per la vendita degli stessi immobili sul mercato. Essa non influisce sulla constatazione secondo cui le parti hanno convenuto che il valore delle azioni corrisponde al loro valore di emissione.

Pertanto, il fatto che il prezzo convenuto corrisponda di fatto al prezzo di mercato non dimostra che la base imponibile dell’Iva sia determinata alla luce di un valore oggettivo anziché del valore soggettivo che le parti hanno realmente convenuto. Di conseguenza, il corrispettivo realmente convenuto per gli immobili, il quale, in applicazione dell’articolo 73 della direttiva Iva, costituisce la base imponibile dell’imposta, è determinato tenendo conto del numero di azioni di “A” valutate secondo il loro prezzo di emissione, che “B” e “C” hanno potuto sottoscrivere.

Tale determinazione non osta tuttavia, a che il giudice del rinvio possa verificare, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, che il valore convenuto dalle parti rifletta effettivamente la realtà economica e commerciale e non integri il risultato di una pratica abusiva; a ogni modo la Corte osserva, sulla base dei dati in suo possesso, che nessun elemento lascia presumere che il valore di emissione delle azioni derivi da una pratica abusiva.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte di giustizia perviene alla conclusione che l’articolo 73 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest’ultima deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione.

Data sentenza
8 maggio 2024

Numero della causa
C- 241/2023

 

 

 


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