Tribunale di Treviso - Protocollo per il conferimento degli incarichi previsti dal Codice della crisi di impresa
Pubblicato il 15/05/24 05:51 [Doc.13339]
di Redazione IL CASO.it


Protocollo sul conferimento degli incarichi ex art. 5, comma 3, d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa)

Il Presidente e i Giudici della Seconda Sezione Civile, letto l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi CCII), considerate le Linee Guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali (delibera di Plenum in data 20 luglio 2022), provvedono all'adozione del protocollo per l'attuazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine dei professionisti nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

I. Ambito di applicazione.

Il protocollo si applica al conferimento dei seguenti incarichi previsti dal Codice della Crisi, in particolare:

- ausiliario nel concordato semplificato (art. 25 sexies);

- liquidatore nel concordato semplificato (art. 25 septies);

- pre-commissario (art. 44);

- commissario giudiziale nel concordato preventivo (art. 47);

- liquidatore nel concordato preventivo (art. 114);

- commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione (artt. 40-48);

- curatore nella liquidazione giudiziale (art. 49);

- commissario giudiziale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64 bis);

- commissario nel concordato minore (art. 74 ss.);

- ausiliario nella composizione negoziata (art. 22 ss.) Ministero della Giustizia Tribunale di TREVISO - liquidatore nella liquidazione controllata (quando ricorrano i giustificati motivi ex art. ex art. 270 comma 1 lett. b).

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In allegato il documento integrale

(fonte http://www.tribunale.treviso.giustizia.it/notizie.php?id_notizie=62)


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