Pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale.
Pubblicato il 15/05/24 00:00 [Doc.13353]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale.

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui all'articolo 12, o di proventi o beni trasferiti a terzi ai sensi dell'articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti: a) malattia dell'indagato o imputato; b) fuga dell'indagato o imputato; c) decesso dell'indagato o imputato; d) i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale”.

“La confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente articolo è limitata ai casi in cui, in mancanza delle circostanze di cui al paragrafo 1, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l'organo giurisdizionale nazionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente”.

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato”.

“La confisca dei proventi o altri beni di cui al primo comma è possibile qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia accertato, sulla base dei fatti e delle circostanze concreti di un caso, che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Tali fatti e circostanze includono: a) il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene; b) il bene è stato trasferito a parti strettamente collegate all'indagato o imputato, rimanendo sotto il suo controllo effettivo".

 


© Riproduzione Riservata