La Corte di Giustizia UE sulla possibilità di escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di crediti (tributari e previdenziali)
Pubblicato il 17/05/24 09:26 [Doc.13359]
di Redazione IL CASO.it


1) Sentenza della Corte, 11 aprile 2024, causa C?687/22

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 20, paragrafo 1 – Esdebitazione integrale – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di alcune categorie specifiche di debiti – Esclusione dei crediti pubblici – Giustificazione in forza del diritto nazionale – Effetti giuridici delle direttive – Obbligo di interpretazione conforme

Il principio di interpretazione conforme non è applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e della data della sua trasposizione nel diritto nazionale.

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere esaustivo e gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale.

Un’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2019/1023, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, non rischia di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

Testo della decisione reperibile qui

 

2) Sentenza della Corte, 8 maggioe 2024, causa C?20/23

La Corte di Giustizia UE sulla possibilità di escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti (2)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di categorie specifiche di debiti – Normativa nazionale che esclude dall’esdebitazione i debiti tributari e i debiti previdenziali – Carattere debitamente giustificato di tale esclusione

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza),

deve essere interpretato nel senso che:

un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti diversa da quelle elencate nella disposizione sopra citata è possibile soltanto qualora tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione talune categorie specifiche di debiti, quali i debiti tributari e i debiti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato, purché tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.

Testo della decisione reperibile qui

 

 

 


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