Il decreto attuativo della “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario” ha inserito nello Statuto del contribuente l’articolo 10-sexies (“Documenti di prassi”), con il quale vengono, per la prima volta, disciplinati gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per supportare il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.
Con la legge n. 111/2023, è stata disposta la revisione del sistema tributario e, tra l’altro, dei principi della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Il decreto legislativo n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 4 della delega - con il quale sono fissati i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente - oltre a circoscrivere il perimetro dell’azione amministrativa (vedi articolo “Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa”), ha introdotto nel testo dello Statuto una serie di disposizioni che aggiornano la disciplina dell’interpello e degli istituti connessi.
L’articolo 1, comma 1, lettera m), del richiamato decreto ha inserito nello Statuto, infatti, l’articolo 10-sexies, rubricato “Documenti di prassi”, con il quale viene, per la prima volta, disciplinata la materia degli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.
La lettera del nuovo articolo 10-sexies stabilisce che l'Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative
b) consulenza giuridica
c) interpello
d) consultazione semplificata.
Attraverso gli strumenti di prassi a sua disposizione, l’Amministrazione svolge un’importante attività interpretativa, manifestando ai contribuenti la propria posizione in ordine al significato da attribuire alle disposizioni tributarie e alla qualificazione fiscale delle fattispecie concrete. In questo modo, l’Amministrazione supporta il contribuente sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle norme tributarie. Nei successivi articoli sono approfondite natura e caratteristiche di tali strumenti.
Circolari e consulenza giuridica
Come stabilito dal nuovo articolo 10-septies, l’Amministrazione pubblica le circolari al fine di fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
Come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 10-septies, nei casi di maggiore interesse, nell’ambito del procedimento di elaborazione delle circolari, l’Agenzia può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. In altre parole, tutte le circolari, a eccezione di quelle di cui alla lettera d), quando le questioni che ne costituiscono l’oggetto coinvolgono un’ampia platea di contribuenti oppure modificano l’indirizzo interpretativo prima osservato, possono essere emanate previo confronto con interlocutori istituzionali o altri soggetti portatori di interessi collettivi ed essere oggetto, altresì, di pubblica consultazione (come già sperimentato dall’Agenzia, ad esempio, per le recenti circolari in materia di cripto-attività o flat-tax incrementale).
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, dispone che il ministro dell’Economia e delle Finanze oppure, quando nominato, il suo vice ministro delegato, adotta su proposta dell’Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo e applicativo ai quali devono attenersi le circolari di cui al citato comma 1, lettere a), b) e c).
L’articolo 10-octies si sofferma, invece, sulle richieste di consulenza giuridica che, a differenza dalle istanze di interpello, non sono riferibili a uno specifico contribuente, ma a una platea di soggetti più ampia, rappresentati da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati o altre amministrazioni dello Stato. Con tali documenti di prassi, l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi su casi di rilevanza generale che non riguardano i singoli contribuenti.
Al pari delle risposte a interpello, i pareri resi in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per il contribuente.
La consulenza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributaria né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione (comma 2).
Il nuovo interpello
L’istituto dell’interpello costituisce lo strumento concesso al contribuente per conoscere preventivamente il parere dell’Amministrazione finanziaria circa l’interpretazione di norme tributarie controverse, in relazione a casi concreti e personali dei contribuenti medesimi, al fine di evitare di incorrere in comportamenti illeciti e scongiurare l’applicazione di sanzioni.
Anche l’articolo 11 dello Statuto, disciplinante le diverse categorie d’interpello, è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Dlgs. n. 219/2023.
Secondo la nuova formulazione, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti:
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l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo)
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la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie a esse applicabili (interpello qualificatorio)
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la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso)
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la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
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la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs n. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, Dlgs n. 147/2015
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la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis del Tuir (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
Il decreto di riforma ha introdotto una rilevante novità, stabilendo che la presentazione dell’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo. Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di corrispondere una somma per ottenere la risposta all’istanza di interpello, la cui misura e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o ricavi, della particolare rilevanza e complessità della questione rappresentata in istanza. Il gettito derivante dal contributo in questione sarà destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali.
Come nella previgente disciplina, il parere dell’Agenzia non è impugnabile ed è vincolante per ogni organo dell'Amministrazione finanziaria, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente; la risposta, tuttavia, non vincola il contribuente istante, il quale può decidere di orientarsi in modo diverso dal parere reso. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Il nuovo articolo 11, al fine di adeguare la normativa sull’interpello ai principi della delega, prevede che il termine di risposta per tutte le tipologie di interpello è ora fissato in 90 giorni. Inoltre, è ora prevista la sospensione dei termini di risposta nel mese di agosto e la proroga dei termini al primo giorno lavorativo successivo, qualora questi scadano di sabato o in un giorno festivo non lavorativo.
La consultazione semplificata
Infine, una menzione particolare merita l’articolo 10-novies, che disciplina il nuovo istituto della consultazione semplificata, finalizzato a ridurre il ricorso agli interpelli. Sono ammessi a fruire dell’istituto in oggetto i soggetti individuati al comma 2 del predetto articolo, ossia:
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le persone fisiche, anche non residenti
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le società di persone
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i soggetti equiparati alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata.
Tramite la consultazione semplificata i soggetti di cui sopra possono accedere gratuitamente, tramite i servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria, anche attraverso intermediari abilitati, a un’apposita banca dati contenente i vari documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate, incluse le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, al fine di fornire al contribuente che interroga la citata banca dati la soluzione a ogni quesito interpretativo. L’utilizzo della banca dati è, inoltre, condizione d’ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze d’interpello. Nel caso in cui la risposta al quesito non sia individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta resa dalla banca dati produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, esclusivamente nei confronti del contribuente istante, esentandolo pertanto da sanzioni e interessi di mora qualora questo si sia uniformato alle indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Si rammenta, infine, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, che la disciplina di dettaglio del nuovo istituto e le sue concrete modalità di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.