Corte di Cassazione - Processo di divisione di immobile e successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Pubblicato il 20/05/24 00:00 [Doc.13367]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024

Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.
 
Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.


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