L'accertamento alla Srl coinvolge anche gli amministratori di fatto
Pubblicato il 30/05/24 00:00 [Doc.13396]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Non occorre un incarico ufficiale se l’ente è utilizzato come copertura per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio esclusivo vantaggio

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Un avviso di accertamento emesso a causa di gravi irregolarità fiscali commesse da una società a responsabilità limitata, può essere notificato anche nei confronti delle persone fisiche che, senza ricoprire un incarico ufficiale, hanno agito quali “amministratori di fatto” della società stessa.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con le ordinanze n. 8837, n. 8848 e n. 8853, tutte del 3 aprile 2024.

Alla base della vicenda processuale esaminata dalla Corte, vi è una complessa indagine compiuta dalla Guardia di finanza dalla quale era emerso che due persone fisiche, agendo sotto lo schermo di una Srl e di altre società, tutte amministrate da prestanomi, prive di beni strumentali e con sedi fittizie, fornivano manodopera a imprese operanti nel settore edilizio.

In tal modo erano state realizzate sistematiche violazioni delle norme tributarie attraverso l’omessa tenuta di registri e libri contabili d dichiarazioni fiscali infedeli, che occultavano ricavi e riportavano costi e crediti Iva inesistenti per svariati milioni di euro. Tali crediti venivano poi utilizzati in compensazione delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti.

A seguito del processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento sia alla Srl che alle due persone fisiche che agivano per conto di essa.

Entrambe le persone fisiche hanno impugnato l’accertamento, ritenendo illegittima la notifica eseguita nei loro confronti in considerazione del fatto che non erano rappresentanti della società.

Sia la Ctp di Milano (sentenza n. 9057/2015), che la Ctr della Lombardia (sentenza n. 2728/2017) hanno respinto le loro osservazioni, ritenendo che era stata provata la loro ingerenza nella gestione della società.

Tale ingerenza risultava dalle dichiarazioni rese dai committenti e dai dipendenti, i quali avevano riferito di aver interloquito con entrambi i soggetti, sia nella fase delle trattative che nella fase dell’esecuzione dei lavori. In particolare, era risultato che tali persone fisiche “…impartivano direttive di cantiere, tenevano i rapporti con le maestranze, effettuavano i pagamenti dei compensi agli operai, assumevano le decisioni relative ai prezzi e alla tempistica degli interventi”.

Anche in considerazione del fatto che i soggetti ai quali venivano attribuite le cariche sociali effettive mutavano molto frequentemente, si è ritenuto che i poteri decisionali degli amministratori di fatto fossero prevalenti rispetto ai poteri degli amministratori di diritto.

Investiti della questione, i giudici della Corte di cassazione hanno, innanzitutto, ritenuto legittimo il coinvolgimento, nella vicenda processuale, delle due persone che, pur non rivestendo alcun incarico formale, avevano agito per conto della società.

Al riguardo, i giudici hanno evidenziato che, correttamente, l’Agenzia delle entrate, aveva notificato l’avviso di accertamento ai due soggetti, non nella qualità di rappresentanti di diritto, ma proprio in quanto amministratori di fatto.

Ciò, sulla base degli articoli 2 e 5 del decreto legge n. 472/1997 che, per le violazioni commesse da società, prevedono, limitatamente alle sanzioni amministrative, la responsabilità delle persone fisiche che hanno agito volontariamente, traendo vantaggio diretto dall’operazione.

In motivazione è stata richiamata la pronuncia n. 1546/2022 con la quale la Cassazione aveva già affermato che la persona “…inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.

È stato, quindi, confermato il principio in base al quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto della società finalizzata a porre in essere una frode tributaria e contributiva, implica che il soggetto ha agito “….nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio”.
Tale circostanza consente di derogare alla previsione di cui all’articolo 7 del Dl n. 269/2003, in base al quale “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

Di conseguenza, con le tre ordinanze n. 8837, n. 8848 e n. 8853 del 2024 è stato ritenuto corretto l’operato dell’ufficio e legittima la notifica dell’atto di accertamento nei confronti di coloro che avevano agito quali amministratori di fatto della società.

 


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