
Responsabilità extracontrattuale dell'Unione : il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni della Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza contro la Banca centrale europea
Pubblicato il 06/06/24 00:00 [Doc.13420]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza del Tribunale nella causa T-134/21 | Malacalza Investimenti e Malacalza / BCE
Nessuno degli illeciti contestati alla BCE nell'ambito della sua vigilanza su Banca Carige può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione Banca Carige è un ente creditizio di grandi dimensioni stabilito in Italia, quotato in Borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE) dal 2014. Tra il 2015 e il 2019, la BCE ha adottato diverse misure di intervento nell'ambito di tale vigilanza. Il ricorso è stato proposto dalla Malacalza Investimenti, società di investimento, e da Vittorio Malacalza, azionista privato. I due ricorrenti chiedono al Tribunale dell'Unione europea di condannare l'Unione a versare loro le somme, rispettivamente, di EUR 870 525 670 (per la prima) e di EUR 9 546 022 (per il secondo), a titolo di risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa di azioni intraprese dalla BCE nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza su Banca Carige. A loro avviso, alcune di tali azioni sarebbero contrarie ai doveri connessi a tali funzioni, in particolare ai principi di tutela della proprietà, proporzionalità, buon andamento dell’amministrazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento. Nella sua sentenza il Tribunale ricorda che, affinché si possa accertare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, gli individui e le imprese devono dimostrare che tre condizioni sono cumulativamente soddisfatte: l'illiceità del comportamento imputabile all'istituzione o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato e il danno lamentato. La prima di tali condizioni è soddisfatta quando il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui e alle imprese e quando la violazione contestata all'istituzione è sufficientemente qualificata. A tale titolo, la Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza devono dimostrare, per essere vittoriosi, che la BCE ha violato in modo grave e manifesto, abusando del suo potere discrezionale, una norma di diritto dell'Unione che conferisce loro diritti. Nella sua sentenza, il Tribunale conclude che tale requisito non è stato soddisfatto. Infatti, o le norme rilevanti del diritto dell'Unione non conferiscono alcun diritto agli individui e alle imprese, o la violazione di cui trattasi non è sufficientemente qualificata, o gli argomenti della Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza sono irricevibili. Il Tribunale respinge quindi il ricorso senza valutare se siano soddisfatte le altre condizioni per l’accertamento di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
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