
Covid-19: la Corte conferma la decisione della Commissione che ha autorizzato il fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole
Pubblicato il 08/06/24 00:00 [Doc.13423]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza della Corte nella causa C-441/21 P | Ryanair/Commissione
La Ryanair aveva impugnato tale decisione, vertente su un regime di aiuti dell’importo di EUR 10 miliardi Nel luglio 2020, la Spagna ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti volto all’istituzione di un fondo di sostegno alla solvibilità. Beneficiarie di tale regime erano alcune imprese strategiche spagnole (non finanziarie) che si trovavano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Il regime prevedeva l’adozione di diverse misure di ricapitalizzazione. Esso cercava di porre rimedio al grave turbamento dell’economia spagnola, considerata nel suo complesso, nella sua diversità e in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile. La dotazione finanziaria, finanziata dallo Stato, è stata fissata in EUR 10 miliardi fino al 30 giugno 2021. Con decisione del 31 luglio 2020, la Commissione ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione. Il ricorso è stato respinto con sentenza del 19 maggio 2021 1 . La Ryanair ha presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso la sentenza del Tribunale. La Corte respinge l’impugnazione della Ryanair. La Corte conferma l’analisi del Tribunale secondo cui il regime di aiuti in questione non violava il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ed era proporzionato. Infatti, il diritto dell’Unione ammette differenze di trattamento tra imprese nel caso degli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Tale tipo di aiuto comporta effetti restrittivi che sono anch’essi accettati. La Ryanair non è riuscita a dimostrare che il regime di aiuti spagnolo producesse effetti restrittivi che andavano al di là degli effetti inerenti a questo tipo di aiuto e che tale regime costituisse quindi un ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento. Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione non fosse obbligata a operare un bilanciamento tra gli effetti benefici del regime di aiuti di cui trattasi e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. Il carattere eccezionale e la particolare rilevanza degli obiettivi perseguiti da tale regime consentono di ritenere che sia garantito un giusto equilibrio tra i suoi effetti benefici e i suoi effetti negativi sul mercato interno, cosicché esso risponde all’interesse comune dell’Unione.
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