Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di società, modificazione dello statuto, aumenti e riduzioni di capitale
Pubblicato il 10/06/24 10:52 [Doc.13439]
di Redazione IL CASO.it


Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di società - Modificazione dello statuto e aumenti e riduzioni di capitale – Interpretazione della normativa

La previsione normativa contenuta nell’art. 120-quiquies, il quale regola l’attuazione dell'aumento del capitale e delle altre modificazioni statutarie previste dal piano, nella prima parte dell’articolo, dispone che la omologazione determina l’immediata efficacia delle modifiche statutarie e delle ricapitalizzazioni previste dal piano, mentre – nel prosieguo– disciplina la facoltà di nominare un amministrazione giudiziario per provvedere agli adempimenti programmati non eseguiti dagli amministratori o il ricorso al tribunale in caso di omesso rispetto di condizioni previste dalla legge, rendendo così possibile sostenere che l’efficacia delle modifiche potrebbe non derivare direttamente dall’omologazione.

Il tenore letterale della disposizione induce dunque a ritenere necessario distinguere tra modifiche dello statuto che siano complete ed esaustive e, come tali, immediatamente efficaci, da altre che possono essere solo programmate, rispetto alle quali il tribunale si limita ad autorizzare gli amministratori a porre in essere “le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano”.

Questa interpretazione appare coerente con la ratio delle norme contenute nella Sezione Vbis (Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società) introdotta dal d.lgs. 83/2022 che ha recepito all’interno del Codice delle Crisi la Direttiva UE 2019/1023. L’art. 12 della Direttiva, infatti, dispone che gli Stati membri intervengano per evitare che i detentori di strumenti di capitale possano impedire la ristrutturazione e l’attuazione del piano di ristrutturazione. Il legislatore nazionale ha recepito la Direttiva con gli artt. 120bis e ss. e – al fine di ostacolare atteggiamenti ostruzionistici dei titolari delle partecipazioni sociali – ha introdotto disposizioni specifiche per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e per la loro esecuzione da parte delle società. In particolare, con l’art. 120-quinquies CCI, come si legge nella relazione di accompagnamento, “si esclude la necessità di loro deliberazioni [dei soci] al fine dell’attuazione del quadro omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori”.

Le modifiche complete ed esaustive, pertanto, sono immediatamente efficaci per effetto dell’omologazione, mentre quelle che siano solo programmate, una volta autorizzate dal tribunale in sede di omologa, dovranno essere attuate dagli amministratori. In tale caso la norma prevede specifici strumenti che possono essere attivati in caso di inerzia di questi ultimi.


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