La Commissione deve pagare interessi sulle ammende che ha indebitamente inflitto in materia di concorrenza e di cui ha percepito gli importi a titolo provvisorio
Pubblicato il 14/06/24 00:00 [Doc.13441]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-221/22 P | Commissione / Deutsche Telekom

Tali interessi sono intesi a risarcire forfettariamente l’impresa interessata per la privazione del godimento dell’importo in questione Quando il Tribunale o la Corte di giustizia annullano o riducono un’ammenda inflitta dalla Commissione a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione deve non solo rimborsare del tutto o in parte l’importo pagato dall’impresa a titolo provvisorio, ma anche versare interessi per il periodo che va dalla data del pagamento provvisorio di tale ammenda alla data del rimborso. Non si tratta in questo caso di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi a risarcire forfettariamente l’impresa per la privazione del godimento dell’importo in questione. Il 15 ottobre 2014, la Commissione europea ha inflitto alla Deutsche Telekom un’ammenda di circa 31 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga. La Deutsche Telekom ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, pur versando a titolo provvisorio tale ammenda il 16 gennaio 2015. Il Tribunale ha accolto parzialmente tale ricorso e ha ridotto l’importo dell’ammenda di circa 12 milioni di euro 1 . La Commissione ha quindi rimborsato tale importo alla Deutsche Telekom il 19 febbraio 2019. La Deutsche Telekom ha poi chiesto alla Commissione di versarle gli interessi moratori su tale importo per il periodo compreso tra la data di pagamento dell'ammenda e la data di rimborso, vale a dire per più di quattro anni. Dal momento che la Commissione si è rifiutata, la Deutsche Telekom si è nuovamente rivolta al Tribunale, che ha condannato la Commissione a pagare un importo di circa 1,8 milioni di euro alla Deutsche Telekom 2 . La Commissione ha proposto impugnazione avverso questa sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte respinge l’impugnazione e conferma in tal modo la sentenza del Tribunale. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza sulla quale non occorre tornare, in caso di annullamento o di riduzione con effetto retroattivo, da parte di un giudice dell'Unione, di un'ammenda inflitta dalla Commissione per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l'importo dell'ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest'ultima3 . Tale obbligo sussiste anche quando il rendimento finanziario dell’investimento, da parte della Commissione, dell’importo di tale ammenda durante questo periodo sia stato nullo, se non negativo. Non si tratta, in questo caso, di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! a risarcire forfettariamente l’impresa per la privazione del godimento dell’importo in questione. Peraltro, il Tribunale ha correttamente considerato che il tasso applicabile agli interessi che la Commissione è tenuta a pagare alla Deutsche Telekom è pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali 4


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