Liquidazione controllata: il debitore può essere autorizzato ad abitare l'immobile fino alla sua liquidazione
Pubblicato il 13/06/24 09:11 [Doc.13448]
di Redazione IL CASO.it


Liquidazione controllata – Abitazione del debitore – Autorizzazione a risiedervi – Ammissibilità

Deve ritenersi che il debitore possa essere autorizzato ad abitare l’immobile in cui risiede fino alla sua liquidazione in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 147 CCI ricorrendo le medesime ragioni di tutela sottese a tale disposizione e rilevandosi che analoga disposizione di favor nei confronti del debitore è prevista anche dall’art. 560 c.p.c..

 


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