Lucro oggettivo, fine mutualistico e fallimento della società cooperativa
Pubblicato il 16/07/16 08:52 [Doc.1346]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. VI, 12 luglio 2016, n. 14250. Pres. Ragonesi. Relatore Genovese.
Fallimento â Dichiarazione â Procedimento - Notificazione dell'istanza di fallimento e della convocazione avanti al tribunale â Irregolarità â Sanatoria per raggiungimento dello scopo
L'irregolarità della notificazione dell'istanza di fallimento e della convocazione avanti al tribunale per la dichiarazione di fallimento resta sanata ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, e, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.
Fallimento â Soggetti fallibili â Società cooperativa â Lucro oggettivo â Fine mutualistico â Esclusione
Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società , ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.",
(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)
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