Riduzione e restrizione dell'ipoteca nell'ambito dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Pubblicato il 25/06/24 00:00 [Doc.13500]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Biagio Riccio.

Ipoteca - Riduzione ed estinzione - Distinzione

La riduzione non è equiparabile né alla estinzione, né alla cancellazione dell’ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia dell’iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garanzia e credito.

Riduzione dell’ipoteca giudiziale – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

È ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riduzione dell'ipoteca giudiziale, in quanto il disposto di cui all'art. 2884 c.c. non può che trovare applicazione con esclusivo riferimento all'ipotesi della cancellazione, dalla quale la prima si differenzia per essere una mera rettifica tendente a correggere l'eccedenza dell'iscrizione.

 


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