Mutuo condizionato quale titolo esecutivo: il Tribunale di Brindisi sospende l'esecuzione
Pubblicato il 27/06/24 09:09 [Doc.13512]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima Avv. Andrea D’Agosto.
Tribunale di Brindisi ordinanza cautelare del 25.06.2024
Contratto di mutuo – Condizionato – Titolo esecutivo – Condizioni
Non sussistono prima facie le condizioni legittimanti l'esecuzione in virtù di un mutuo condizionato, come qualificate e prescritte dall'art. 474 c.p.c. e come individuate dalla Corte di Cassazione, Sez. III, nell'ordinanza del 3 maggio 2024, n. 12007, ovvero il verificarsi dell'evento condizionante che deve essere provato dalla Banca nelle forme di cui all’art. 474 c.p.c. per atto pubblico o scrittura privata autenticata. (1)
(1) Il Commento, di Andrea D’Agosto
Il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza in commento, accoglie l'istanza cautelare ex art. 624 cpc e sospende la procedura esecutiva immobiliare a fondamento della quale la Banca aveva azionato, quale titolo esecutivo, un mutuo fondiario condizionato dove la somma mutuata, dopo essere stata fittiziamente consegnata, veniva riversata su un conto corrente a titolo di deposito cauzionale, indiponibile ed infruttifero a garanzia dell'adempimento di altri obblighi diversi da quelli di restituzione del capitale e degli interessi posti a carico del mutuatario.
Invero, con l'indicato arresto (03.05.2024, n. 12007) la Suprema Corte precisa che il Giudice dell'esecuzione non deve limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma deve verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussista o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di denaro a carico del debitore come richiesto dall'art. 474 cpc, ovvero se l'eventuale obbligazione del mutuatario non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato pure concluso.
A tal fine non può essere sufficiente verificare se fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto di mutuo, ma è necessario tener conto di tutte le pattuizioni negoziali e, comunque, di tutto quanto contenuto nell'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo ex art. 474 cpc..
La Suprema Corte osserva che nell'ipotesi, come nel caso in commento, in cui dagli accordi contenuti nell'atto pubblico emerge che la somma mutuata, effettivamente ricevuta dal mutuatario, sia poi stata nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa banca, considerato che il deposito bancario ha natura di deposito irregolare poiché fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di questo ultimo di restituire nella specie monetaria: tale obbligo, nel caso in cui, come nel nostro, venga indicato dalle parti come svincolo della somma depositata, risultante subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nel contratto, determina che il contratto di mutuo ex art. 474 cpc non ha le caratteristiche di autosufficienza, in quanto da solo non in grado a costituire fonte dell'obbligazione azionata.
Infatti, la Suprema Corte ha precisato che solo la presenza di un successivo atto integrativo che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario, dotato anch'esso della necessaria forma richiesta ex art. 474 cpc, potrebbe consentire di dare valore di titolo esecutivo al contratto di mutuo.
Il Tribunale di Brindisi si è, quindi, adeguato al principio di diritto espresso dall'ordinanza in commento: "nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui la banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario al mutuante (e se ne di atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 cpc, che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge - per volontà delle parti stesse - solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste nell'art. 474 cpc (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione della somma".
In altri termini, il contratto di mutuo condizionato per avere valore di titolo esecutivo deve poi essere integrato da una quietanza in forma pubblica o almeno in forma di scrittura privata autenticata ex art. 474 cpc, attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
In assenza di tali requisiti la Banca non è dotata di alcun valido titolo esecutivo con le assorbenti conseguenze sulla invalidità del pignoramento. (Andrea D’Agosto)
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