Notificazione ed efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento
Pubblicato il 03/07/24 09:03 [Doc.13520]
di Redazione IL CASO.it
Notificazione – Avviso di ricevimento – Efficacia probatoria
L'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce atto dotato di pubblica fede. Non coglie, pertanto, nel segno l’eccezione in forza della quale, poiché l’avviso di ricevimento reca una firma non riferibile al destinatario, questi sarebbe esonerato dalla necessità di disconoscerli.
Come chiarito, tra le altre, da Cass. n. 4160 del 9 febbraio 2022, a mente della disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
La Cassazione ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti).
[Nel caso di specie, le missive depositate da parte appellante contengono oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento e devono, pertanto, ritenersi idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cassazione civile, 14 giugno 2018, n.15714).
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