Tribunale di Milano: Cessioni in blocco ex art. 58 TUB e prova della legittimazione del cessionario
Pubblicato il 09/07/24 08:55 [Doc.13543]
di Redazione IL CASO.it


Cessioni in blocco ex art. 58 TUB – Prova della legittimazione del cessionario - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione in blocco non prova la legittimazione ad agire del cessionario in quanto detta pubblicazione non integra il titolo della cessione.

La prova della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB non può essere data con testimoni (e dunque neppure per presunzioni) ai sensi dell’art. 2721 c.c. e ciò in considerazione della qualità delle parti contraenti (soggetti societari) e al verosimile ingente valore dello stesso, stante la pluralità di crediti ceduti.

Ai fini della prove della legittimazione del cessionario dei crediti in blocco non ha rilevanza la dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione del singolo credito nel contratto di cessione, non potendo tale dichiarazione avere valore di confessione.

 


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