Il caso Toti: il testo del parere del Prof. Cassese sui "criteri da seguire, a norma delle prescrizioni costituzionali, nell'adozione di misure cautelari a carico di esercenti funzioni pubbliche, titolari di cariche elettive".
Pubblicato il 11/07/24 08:46 [Doc.13547]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


In allegato il parere del Prof. Sabino Cassese

- La misura cautelare - adottata considerando soltanto il rapporto tra gravità dei fatti e esigenze di cautela - non risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità e appare, per questo motivo, irragionevole.

-  Il giudice, infatti, deve necessariamente rispettare l’obbligo di operare una ponderazione tra la gravità del reato, l’esigenza di continuità del funzionamento degli apparati pubblici, il rispetto della volontà popolare esercitata attraverso le elezioni e i diritti dei terzi che rimarrebbero coinvolti dalle eventuali dimissioni rese necessarie per il carattere non temporaneo dell’assenza del titolare di un organo di vertice della regione, che gli impedisce lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui è investito.

- L’articolo 289 c. 3 c.p.p. dispone che la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio “non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare”.

- Questa conclusione - raggiunta dalla Corte costituzionale e dal legislatore per quanto riguarda le misure interdittive - si estende alle misure cautelari che producono lo stesso effetto delle misure interdittive per il principio che ciò che non può essere fatto direttamente non può essere fatto neppure indirettamente.

- Le considerazioni svolte suggeriscono che il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., provveda alla ponderazione dei diversi elementi indicati, che vanno ad aggiungersi a quello della gravità del reato, che attiene all’esigenza di giustizia: il buon andamento della pubblica amministrazione, che richiede di assicurare la continuità dell’azione amministrativa; l’investitura popolare, che impone di considerare il rispetto delle scelte compiute dall’elettorato; lo “ius in officio” di terzi che hanno una situazione giuridica attiva a mantenere l’ufficio.

- Qualora questi elementi non vengano presi in considerazione, resta alla parte che lamenta la violazione delle norme costituzionali di promuovere o provocare un giudizio di costituzionalità in via principale o in via incidentale.

 


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