La direttiva sui licenziamenti collettivi si applica anche in caso di pensionamento del datore di lavoro
Pubblicato il 13/07/24 08:06 [Doc.13551]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza della Corte nella causa C-196/23 | [Plamaro]
Un imprenditore è andato in pensione. Il suo pensionamento ha causato la cessazione dei 54 contratti di lavoro negli otto stabilimenti della sua impresa. Otto dipendenti hanno contestato il licenziamento irregolare di cui ritengono essere stati vittime. Il ricorso è stato respinto. Il tribunale spagnolo chiamato a decidere sull’appello deve accertare la validità delle cessazioni dei contratti di lavoro.
La legge spagnola prevede una procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo. Orbene, tale procedura non si applica nel caso in cui le cessazioni siano state causate dal pensionamento del datore di lavoro persona fisica. Il tribunale spagnolo si chiede tuttavia se tale eccezione sia conforme alla direttiva dell’Unione sui licenziamenti collettivi 1. Esso ha quindi interrogato la Corte di giustizia al riguardo.
La Corte ricorda anzitutto che l’obiettivo principale della direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente. Essa aggiunge che, secondo la sua giurisprudenza costante, sussiste licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva suddetta, quando si verificano cessazioni di contratti di lavoro senza il consenso dei lavoratori interessati.
Pertanto, essa considera che la legge spagnola è in contrasto con la direttiva. Infatti, quest’ultima si applica, in caso di pensionamento del datore di lavoro, quando sono raggiunte le soglie di licenziamento previste 2. La Corte precisa che tale caso non può essere equiparato a quello del decesso del datore di lavoro – riguardo al quale essa ha in precedenza dichiarato che la direttiva non si applicava 3 – poiché, a differenza del datore di lavoro deceduto, il datore di lavoro che va in pensione è, in linea di principio, in grado di condurre consultazioni dirette, tra l’altro, a evitare le cessazioni o a ridurne il numero oppure, comunque, ad attenuarne le conseguenze.
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