Nomina dei giudici: uno Stato membro può proporre candidato diverso da quello classificato al primo posto
Pubblicato il 31/07/24 00:00 [Doc.13624]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-119/23 | Valan?ius

Nomina dei giudici dell’Unione: uno Stato membro può proporre, tra i candidati iscritti in un elenco stilato da un gruppo nazionale di esperti indipendenti, un candidato diverso da quello classificato al primo posto in tale elenco, purché il candidato proposto soddisfi i requisiti previsti dai Trattati

Il governo di uno Stato membro, che abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dai Trattati 1 , può proporre, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, purché il candidato proposto soddisfi i suddetti requisiti.

Il sig. Virgilijus Valan?ius è stato nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea nel 2016. Dopo la scadenza del suo mandato nel 2019, il governo lituano ha pubblicato un invito a presentare candidature e ha adottato una procedura ai fini della selezione di un candidato a tale posto. Conformemente a tale procedura, un gruppo di lavoro composto a maggioranza da esperti indipendenti ha redatto un elenco di merito di candidati, distribuiti in ordine decrescente in funzione del punteggio ottenuto. Al primo posto di tale elenco di merito era classificato il sig. Valan?ius. Con decisione del 4 maggio 2022, il governo lituano ha proposto la persona classificata in seconda posizione nell’elenco di merito quale candidato al posto di giudice presso il Tribunale. Successivamente ad un parere sfavorevole formulato su tale candidato dal comitato di cui all’articolo 255 TFUE 2 , il governo lituano, con decisione del 19 aprile 2023, ha proposto la persona collocata al terzo posto nell’elenco di merito, vale a dire il sig. Saulius Lukas Kal?da, come candidato al posto in questione. Con decisione del 15 settembre 2023, adottata a seguito di un parere favorevole del comitato 255, i governi degli Stati membri hanno nominato il sig. Kal?da giudice del Tribunale.

Il sig. Valan?ius ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius (Lituania) di annullare le due decisioni di proposta del governo lituano. Nutrendo dei dubbi riguardo all’incidenza del diritto dell’Unione sulle procedure nazionali di proposta dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale, detto tribunale amministrativo ha interrogato la Corte di giustizia al riguardo.

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ricorda che il requisito di indipendenza dei giudici concretizza il valore fondamentale dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e si impone sia a livello dell’Unione, segnatamente per i giudici del Tribunale, sia a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali. La Corte ne deduce che i presupposti di merito e le modalità procedurali relative alla nomina dei giudici del Tribunale devono permettere di escludere qualsiasi legittimo dubbio, in capo agli amministrati, in ordine al fatto che tali giudici soddisfano i requisiti di indipendenza e di capacità professionale richiesti dagli articoli 19 TUE e 254 TFUE per esercitare le funzioni di giudice del Tribunale. A questo scopo, è segnatamente necessario garantire l’integrità dell’intera Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu procedura di nomina dei giudici del Tribunale e, di conseguenza, del risultato di quest’ultima in ciascuna delle tre fasi di cui tale procedura si compone.

Per quanto riguarda, anzitutto, la fase nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale, la Corte considera che, in assenza, nel diritto dell’Unione, di disposizioni specifiche al riguardo, spetta a ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali di proposta di un candidato. Pertanto, ciascuno Stato membro rimane libero di prevedere o no una procedura ai fini della selezione e della proposta di un candidato. Le modalità procedurali non devono tuttavia far nascere, in capo agli amministrati, legittimi dubbi riguardo al rispetto, da parte del candidato proposto, dei requisiti previsti dai Trattati. Il fatto che dei rappresentanti del potere legislativo o esecutivo intervengano nel processo di nomina dei giudici non è di per sé idoneo a suscitare siffatti legittimi dubbi.

La partecipazione di organi consultivi indipendenti, nonché l’esistenza, nel diritto nazionale, di un obbligo di motivazione possono nondimeno contribuire ad una maggiore obiettività del processo di nomina. Quanto ai presupposti di merito per la proposta dei candidati, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per definire tali presupposti. Tuttavia, essi devono fare in modo, indipendentemente dalle modalità procedurali adottate a questo scopo, di garantire che i candidati proposti soddisfino i requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dai Trattati.

Pertanto, qualora uno Stato membro abbia istituito una procedura di selezione dei candidati al posto di giudice del Tribunale nell’ambito della quale un gruppo di esperti indipendenti sia incaricato di redigere un elenco di merito di quelli tra i candidati che soddisfano i requisiti previsti dai Trattati e di indicare, a titolo di raccomandazione, il candidato meglio classificato, il semplice fatto che il governo di tale Stato membro abbia deciso di proporre un candidato iscritto in tale elenco diverso da quello meglio classificato non è, di per sé, sufficiente per concludere che tale proposta sia idonea a far sorgere legittimi dubbi quanto al rispetto dei suddetti requisiti da parte del candidato proposto.

Per quanto riguarda, poi, la seconda fase in cui si articola la procedura di nomina dei giudici del Tribunale, ossia quella concernente l’intervento del comitato 255, la Corte precisa che, ai fini dell’adozione del suo parere, tale comitato deve verificare che il candidato proposto al posto di giudice del Tribunale soddisfi i requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dai Trattati. A questo scopo, il comitato 255 può chiedere al governo autore della proposta di trasmettergli informazioni supplementari o altri elementi che esso giudichi necessari.

Infine, per quanto riguarda la terza fase della procedura di nomina, che corrisponde alla decisione di nomina adottata dai governi degli Stati membri, la Corte sottolinea che il compito di garantire il rispetto di tali requisiti incombe altresì collettivamente a tali governi, allorché essi decidono, alla luce del parere emesso dal comitato 255, di nominare giudice del Tribunale il candidato proposto da uno di questi governi. Infatti, una volta nominato, tale candidato diviene giudice dell’Unione e non rappresenta lo Stato membro che lo ha proposto.


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