
Mandati d'arresto emessi dal Regno Unito: la Corte chiarisce le condizioni alle quali questi ultimi possono essere eseguiti nell'Unione europea
Pubblicato il 01/08/24 00:00 [Doc.13625]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza della Corte nella causa C-202/24 | [Alchaster]
Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'esecuzione dei mandati d'arresto emessi dal Regno Unito nell'Unione è disciplinata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) tra l'Unione e il Regno Unito. La Corte dichiara che le autorità giudiziarie degli Stati membri alle quali è chiesto di eseguire un tale mandato devono procedere ad un esame autonomo del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in cui la persona interessata asserisce di incorrere in caso di consegna al Regno Unito. Il meccanismo di consegna previsto dall'ASCC differisce da quello previsto dalla decisione quadro relativa ai mandati d'arresto europei.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) 2 concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito per regolare le loro relazioni dopo la Brexit prevede, in particolare, una cooperazione giudiziaria in materia penale fondata su un meccanismo di consegna sulla base di un mandato d'arresto.
Un giudice distrettuale del Tribunale dell’Irlanda del Nord (Regno Unito) ha emesso quattro mandati d'arresto nei confronti di una persona sospettata di aver commesso reati connessi al terrorismo. Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte suprema d'Irlanda, l'interessato ha sostenuto che la sua consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene a causa di una modifica sfavorevole delle norme sulla liberazione condizionale adottata dal Regno Unito dopo la presunta commissione dei reati di cui si tratta.
La Corte suprema d'Irlanda rileva che la Corte suprema del Regno Unito si è già pronunciata nel senso della compatibilità di tali norme con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») 3 e che essa stessa, in tale contesto, ha già respinto l'argomento dell'interessato relativo al rischio di violazione della CEDU. Detto giudice, chiedendosi se la stessa conclusione potesse essere tratta alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») 4 , ha interrogato la Corte di giustizia a tale riguardo.
Nella sua sentenza in data odierna, la Corte chiarisce il ruolo che deve svolgere l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro nel caso in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto fondato sull'ASCC affermi di correre un rischio di violazione di tale principio in caso di consegna al Regno Unito. La Corte precisa che detta autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a un esame autonomo di tale rischio alla luce della Carta, per quanto un rischio di violazione della CEDU sia già stato escluso.
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto soltanto se, dopo aver chiesto informazioni e garanzie ulteriori all'autorità giudiziaria emittente, dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino l'esistenza di un rischio reale di applicazione di una pena più grave di quella inizialmente prevista il giorno della commissione del reato.
La Corte inizia col sottolineare che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo 5 non disciplina Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! l'esecuzione dei mandati d'arresto emessi dal Regno Unito dopo la scadenza del periodo transitorio specificato nell'accordo di recesso 6. A partire da tale data, l’esecuzione è disciplinata dall'ASCC. In applicazione dell’accordo summenzionato, uno Stato membro può rifiutare di eseguire un siffatto mandato d'arresto solo per motivi derivanti da detto accordo. In tale contesto, quando adottano una decisione di consegna di una persona al Regno Unito sulla base dell'ASCC, le autorità giudiziarie dell'esecuzione degli Stati membri sono tenute a verificare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta.
La Corte osserva al riguardo che il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate, istituito dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, si basa sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio del riconoscimento reciproco. Il principio in parola costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale. Si tratta di una peculiarità delle relazioni fra gli Stati membri che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, un complesso di valori comuni sui quali l’Unione si fonda.
Un livello di fiducia siffatto può anche essere stabilito da accordi internazionali tra gli Stati membri e alcuni paesi terzi che intrattengono relazioni privilegiate con l'Unione europea. Tuttavia, l'ASCC non stabilisce tali relazioni privilegiate fra il Regno Unito e l'Unione europea, tanto più che il Regno Unito non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne. Inoltre, il meccanismo di consegna previsto dall'ASCC differisce, sotto taluni aspetti, in modo sostanziale da quello disciplinato dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.
In tale contesto, allorché la persona ricercata fa valere un rischio di violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve esaminare il complesso degli elementi pertinenti per valutare la situazione prevedibile di detta persona in caso di sua consegna al Regno Unito. Ciò presuppone, a differenza dell'esame in due fasi 7 necessario nell'ambito del mandato d'arresto europeo, che si tenga conto contemporaneamente tanto delle norme e delle prassi vigenti in via generale in tale paese quanto, in mancanza di applicazione dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci, delle peculiarità della situazione individuale della persona di cui si tratta.
Infine, per quanto riguarda la modifica delle norme sulla liberazione condizionale, la Corte dichiara che una misura relativa all'esecuzione di una pena sarà incompatibile con la Carta solo se comporta una modifica della portata reale della pena prevista il giorno in cui il reato in discussione è stato commesso, comportando così l'irrogazione di una pena più severa di quella inizialmente prevista.
© Riproduzione Riservata