Inammissibile il concordato nella liquidazione controllata
Pubblicato il 02/09/24 08:30 [Doc.13668]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Milano 23 luglio 2024 - est. Rossetti
Liquidazione Controllata – Chiusura anticipata della procedura - Proposta di concordato ex art. 240 CCII - Inammissibilita' - Applicazione analogica - Esclusione
Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it
E' inammissibile la proposta di concordato nella liquidazione controllata, essendo detto strumento espressamente previsto dall’art. 240 CCII come proposta che trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti, necessariamente, di un imprenditore; peraltro, quand’anche il sovraindebitato fosse un imprenditore commerciale minore, ugualmente non si potrebbe giungere ad un’applicazione analogica dell’istituto del concordato nella liquidazione controllata in quanto la mancata previsione normativa di tale possibilita' costituisce indice significativo della volonta' del legislatore di non consentire, in generale, ai sovraindebitati di risolvere la propria crisi attraverso questo strumento. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie in cui il debitore, ammesso alla procedura di liquidazione controllata, aveva depositato istanza ex art. 240 CCII volta ad ottenere la chiusura anticipata della procedura mediante il versamento in un’unica rata, da parte del padre, delle somme che si realizzerebbero altrimenti fino a gennaio 2028, data indicata come quella di conclusione della liquidazione]
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