Procedure negoziate senza bando: in caso di contrasto tra capitolato e lettera di invito prevale il contenuto della seconda
Pubblicato il 07/09/24 00:00 [Doc.13677]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Sicilia, Catania, sez. II, 29.8.2024 n. 2928

Il Caso: Una società ha partecipato a una gara per un appalto descritto nella lettera di invito come una "mera fornitura" Tuttavia, il Capitolato Tecnico indicava che il contratto includeva anche la "posa in opera" e altri servizi, suggerendo costi aggiuntivi e attività supplementari. Non avendo indicato i propri costi della manodopera la Stazione Appaltante ha escluso la società sulla base dell'indicazione contenuta nel capitolato tecnico.

La qualificazione della fornitura e le diverse conseguenze: La lettera di invito considerava il contratto una mera fornitura, mentre il Capitolato Tecnico lo definiva "chiavi in mano". Sulla base della lettera di invito, quindi, non vi era alcun obbligo di indicare i costi della manodopera (l'art. 108 c. 9 del Codice esclude tale onere per la fornitura senza posa in opera), mentre sulla base del Capitolato Tecnico sussisteva tale obbligo con conseguente esclusione automatica nel caso di omissione.

Il principio: Nel caso di contrasto tra lettera di invito e capitolato tecnico, deve affermarsi la prevalenza della prima sul secondo. Questo in quanto, nelle procedure negoziate senza bando, essa assume una funzione equipollente al bando di gara (v. art. 82 c. 1 lettera a del Codice del 2023). Di conseguenza, la società ricorrente non poteva essere esclusa per non aver indicato i costi della manodopera, visto che il contratto era considerato una mera fornitura dalla lettera di invito.

 


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