Notifica non andata a buon fine: sussiste obbligo di riattivarsi per completarla
Pubblicato il 19/07/16 08:34 [Doc.1368]
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Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 15 luglio 2016 n. 14594 (Pres. Rordorf, rel. Curzio)
NOTIFICAZIONE â PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO NON CONCLUSO â ONERE DELLA PARTE DI ATTIVARSI AUTONOMAMENTE PER RIATTIVARE IL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO - SUSSISTE
Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questâultimo, ove se ne presenti la possibilità , ha la facoltà e lâonere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dellâesito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che lâha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità , però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni. La prima riguarda lâiniziativa. à la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica deve attivarsi per completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia senza la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice. Lâattività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dellâesito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività ". Dal sistema è anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dellâesito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dallâart. 325, c.p.c.
Massima ufficiale: âLa parte che ha richiesto la notifica, nellâipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dellâesito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dallâart. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa provaâ
IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE â DIFENSORE CHE SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO â ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELLâALBO PROFESSIONALE - SUSSISTE
Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dellâalbo professionale, quale sia lâeffettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata lâindicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nellâambito del giudizio del successivo mutamento (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).
IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE â DIFENSORE CHE NON SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO â ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELLâALBO PROFESSIONALE â NON SUSSISTE
La notifica dellâimpugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dellâart. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dellâufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quellâindirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti (cfr., da ultimo, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539).
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 15 luglio 2016 n. 14594 (Pres. Rordorf, rel. Curzio)
IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE â DIFENSORE CHE NON SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO â ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELLâALBO PROFESSIONALE â NON SUSSISTE
La notifica dellâimpugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dellâart. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dellâufficio giudiziario
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