
Misure restrittive contro la Russia: è consentita la confisca dell'intero ricavato di un'operazione ricadente sotto il divieto di fornire servizi di intermediazione per attrezzature militari
Pubblicato il 11/09/24 00:00 [Doc.13686]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza della Corte nella causa C-351/22 | Neves 77 Solutions
La Corte è inoltre competente ad interpretare una misura di portata generale di una decisione PESC che avrebbe dovuto essere messa in atto in un regolamento e che funge da fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale Il divieto di fornire servizi di intermediazione per attrezzature militari ad un operatore in Russia che è alla base della misura sanzionatoria nazionale avrebbe dovuto essere messo in atto in un regolamento. Detto divieto si applica anche quando tali attrezzature non siano mai state importate in uno Stato membro. Il diritto dell’Unione permette la confisca di tutte le somme percepite in rapporto con la fornitura di siffatti servizi.
La Neves 77 Solutions SRL (Neves), una società rumena che opera nel settore aeronautico, ha servito come intermediaria in una transazione tra un’impresa ucraina, la SFTE Spetstechnoexport, e un’impresa indiana per la vendita di 32 stazioni radio, di cui 20 fabbricate in Russia. Le autorità rumene hanno informato la Neves, nell’estate del 2019, che le attività di intermediazione connesse a tali prodotti ricadevano sotto il divieto di fornire ad un operatore in Russia servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari, adottato dall’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
La Neves ha nondimeno, poco tempo dopo, ricevuto in pagamento quasi 3 milioni di euro dalla SFTE Spetstechnoexport per la fornitura dei suoi servizi di intermediazione. Ciò ha portato le autorità rumene ad infliggere alla Neves una sanzione pecuniaria di 30 000 lei (circa 6 000 euro) e a confiscare la somma percepita per tali servizi.
Un giudice rumeno chiede alla Corte di giustizia se tale divieto si applichi nel caso in cui le attrezzature militari in questione non siano mai state importate nell’Unione e se le sanzioni nazionali imposte per la violazione di tale divieto siano compatibili con il diritto di proprietà dell’impresa interessata.
Anzitutto, la Corte di giustizia conferma la propria competenza ad interpretare una disposizione di portata generale di una decisione PESC che costituisce il fondamento di misure sanzionatorie nazionali inflitte ad un’impresa. Infatti, la competenza della Corte a fornire un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione non può essere elusa nell’ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, la misura restrittiva a carattere generale di cui trattasi avrebbe dovuto essere inserita in un regolamento, rispetto al quale la Corte è comunque competente.
Nel merito, la Corte dichiara che il divieto di fornire ad un operatore in Russia servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari si applica anche quando tali prodotti non siano mai stati importati in uno Stato membro. Infatti, un tale divieto potrebbe essere facilmente aggirato se fosse sufficiente, per sfuggirvi, che tali attrezzature transitino senza passare per il territorio dell’Unione.
Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! La Corte rileva altresì che il diritto dell’Unione permette la confisca automatica della totalità delle somme percepite in rapporto con la fornitura ad un operatore in Russia di servizi di intermediazione concernenti attrezzature militari. Certo, ciò limita il diritto di proprietà del fornitore su tali somme. Tuttavia, una simile limitazione è idonea ad assicurare l’effettività del divieto in questione e, pertanto, è in linea di principio proporzionata in rapporto ai legittimi obiettivi perseguiti dall’Unione, vale a dire proteggere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
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